|
Altri articoli
(©
2007 Marco Massara - Rho):
- You've
got E-Mail Guide
- You've got Mailing
List Structure
- Utilizzare
l'Email nel Marketing!
-
Pianificazione
Standard di una campagna di email marketing
| La
battaglia fra spam opt-in e opt-out
|
| O...del
rispetto nella comunicazione |
E' senza dubbio uno degli argomenti
più discussi nel contesto dell'eMail Marketing:
quando un messaggio email è spam? Quando la comunicazione
di un eMail Marketer viene sentita dal suo destinatario
(internet user) come non-pertinente, non interessante?
Email Customer Communication, Email Customer Care, Breacking
News, eMail Survey, Discoussion List, eNewsletter…insomma,
quasi tutti i modi di utilizzare l'email nel marketing
si trovano a fare i conti con questo imponente e non
delineato problema che, a nostro parere, trova il suo
"core business", il suo punto di giudizio,
nella definizione di "rispetto del destinatario".
Per ora, allo scopo di introdurci in questo vasto e
confuso dibattito, vedremo tre definizioni (spam, opt-in
e opt-out) e due punti di vista che crediamo utili per
aprire lo scena sull'improbabile ma possibile rapporto
fra marketer e utente via eMail.
Lo spam
Spam è un email non voluta da
chi la riceve, di solito inviata senza richiesta a un
gran numero di destinatari. Nella maggior parte dei
casi, lo spam è creato e utilizzato da aziende
o singoli che vogliono incrementare il loro business
attraverso l'uso di programmi (bulk email programs)
i quali inviano messaggi email ad un alto numero di
destinatari. In generale, inviare spam è considerato
eticamente scorretto. Di seguito un estratto di un email
spam inviata da un mittente anonimo giapponese:

Opt-in
Opt-in email" è un termine
appartenente al contesto del Web Marketing e che indica
un messaggio email di stampo prevalentemente promozionale
che arriva nella casella di Posta Elettronica del destinatario
avendolo lui richiesto in precedenza attraverso un'iscrizione
fatta da un sito Web o attraverso una richiesta via
email. All'iscritto è sempre data l'opportunità
di rimuoversi dal servizio. L'Internet Direct Marketing
Bureau (IDMB) ha indicato nell'Opt-in email la migliore
pratica promozionale per gli eMail Marketers.
Di seguito un estratto di un "Opt-in
email" tratto dalla eNewletter IMC:
Da: <chronicles@marketingchallenge.com>
A: <marco.massara@lu.unisi.ch>
Oggetto: IMC! Lessons Learned The Hard Way
giovedì, 18. maggio 2000 13:17
The Internet Marketing Chronicles http://www.marketingchallenge.com
"Time To Grow Your Online Business"
Issue 199 -- May 17, 2000
IMC is published each Wednesday and
distributed to over 100,000 Internet marketers and webmasters
who've asked to receive it. If you ever need to unsubscribe,
simply send a blank e-mail from the address below to
mailto:unsubscribe@MarketingChallenge.com
or use the online form at http://www.MarketingChallenge.com/ezine.shtml.
You have received this issue at: marco.massara@lu.unisi.ch
This is an opt-in emailing list, and
we have a copy of every subscription request on file.
If you believe that someone has subscribed you against
your will and do not wish to receive this newsletter,
please let us know and we will look into it for you.
Or better yet, save yourself some time and just unsubscribe.
Opt-out
Un opt-out email è un messaggio(i)
di stampo prevalentemente promozionale che arriva nella
casella di Posta Elettronica del destinatario(i) non
richiesto e che permette a chi lo riceve di rimuoversi
dal servizio a cui è stato iscritto. Una eNewsletter
che nei suoi messaggi non permettesse ai suoi membri
di disiscriversi, e quindi di usufruire dell'opzione
opt-out, in forza di quanto abbiamo detto poco sopra,
è da categorizzare come spam
Di seguito un estratto di un opt-out
email inviato da World Hongming Philosophical Quarterly:
Da: World Hongming Philosophical Quarterly
(ISSN 1562-059X)
A: World Hongming Philosophical Quarterly (ISSN 1562-o59X)
Oggetto: WHPQ: Vol. 2000, No. Mar. has been published.
The World Hongming Philosophical Quarterly
(ISSN 1562-059X): Vol. 2000, No. Mar. has been published.
Download its copy (261k zipped file, free of charge),
please click on http://84000.8m.com/.
To Browse online, please visit http://www.whpq.com
or http://www.bigfoot.com/~whpq/. To remove, please
send your email to whpq@990.net?subject=Remove
Due diversi modi di guardare lo spam
La controversia che esporremo in questa
parte si concentra sul problema di definire quando un
email è spam e quando non lo è. La discussione
nasce tutta dall'esistenza di diverse interpretazioni
dell'affermazione: "spam è un email 'non
voluta'". Riassumeremo in due categorie diversi
punti di vista dei marketers: la prima categoria è
orientata al mittente mentre la seconda al destinatario.
Dal punto di vista del marketer
Mandare delle email a un gruppo di persone
che è stato targettizzato in base ad un certo
interesse non è spam (G, Dana Blankenhorn, p.14):
il criterio per decidere quando una email è spam
o non lo è, è se il destinatario è
interessato o no a quello che riceve (G, Bill Herp,
p.13). Prendere in noleggio l'email address di uno o
più utenti che hanno dato il proprio indirizzo
a qualcun altro per ricevere delle informazioni su un
certo argomento, non è spam, sempre che le informazioni
inviate rimangano nell'ambito di interesse del destinatario.
Se si sa che qualcuno è interessato a un certo
argomento, mandargli delle informazioni a proposito
o delle notizie o una promozione commerciale non è
spam (F, Ramon Ray, 06.07.2000).
Il problema principale sono le leggi
e le organizzazioni antispam e, quindi, trovare soluzioni
e strategie adeguate a difendersi dalla possibilità
di essere etichettati come spammers da organi legali
come il Mail Abuse Prevention System (MAPS) o il Real
time Blackhole List (RBL) (G, Dana Blankenhorn, p. 14),
cosa che, in alcuni stati, porta a severe sanzioni o
addirittura al blocco dell'attività .
Riassumendo, le due caratteristiche
fondamentali del punto di vista appena esposto sono
(1) il fatto di mandare messaggi con un tema che sia
interessante per il destinatario e (2) il difendersi
dagli organi legali antispam.
Un giudizio dal punto di vista del
destinatario
RAMON RAY WROTE:
> If you have something that you think MAY be of
interest to
> someone, because of their professional, ethnic
or other
> affiliation then it's fine to email them. Isn't
this excuse that
> *EVERY* spammer uses for sending their message?
[...]
> It doesen't matter what *I* think as a marketer.
> What matters is what recipient thinks. (F, Bob
Cortez,
> 07.07.2000)
Dalla citazione si deduce facilmente che spam è
quando il destinatario dice che è spam: il criterio
di giudizio non è l'interesse del destinatario
ma la sua percezione dell'email che riceve. Questo vuol
dire che la definizione di spam dipende innanzitutto
dal permesso che il destinatario ha dato (opt-in) e
che continuamente rinnova nel rapporto con il mittente.
Se il permesso dato da un utente Internet è sotto
la condizione che il suo indirizzo email non verrà
mai condiviso con terzi, noleggiare il suo indirizzo
è spam (non solo dalla parte di chi lo riceve,
ma anche da quella di chi lo cede).
Allo stesso modo, se l'accordo al momento
dell'iscrizione prevede una pubblicazione settimanale,
un messaggio che arriva dopo un mese di silenzio stampa
può essere percepito come spam. La chiarezza
dell'accordo iniziale, sempre rinnovata ad ogni comunicazione,
influisce sulla percezione del destinatario (G, Ann
Handley, p.12) e, quindi, può anch'essa influire
nel qualificare un messaggio come spam o meno. Il problema
dello spam non è la legge (G, Dana Blankenhorn,
p.15): il fatto che un marketer riesca o non riesca
ad aggirare le leggi e gli organi antispam, non modifica
la percezione di chi riceve un email senza averne dato
il permesso.
The modern marketer takes acceptable
practices on the Internet very seriously. While the
differences between spam, opt-in, and opt-out sound
like a quarrel over shades of gray and splitting hairs,
it's really a question of brand management and customer
respect. (Sterne e Priore, Email Marketing, 2000)
Il punto da approfondire è proprio
cosa voglia dire rispetto e che valenza comunicativa
abbia la definizione che se ne dà. Nel prossimo
articolo ci si baserà sull'ipotesi che questo
risvolto etico dell'eMail Marketing non rappresenti
una parte a se stante della comunicazione, ma ne sia
parte integrante e non scindibile.
FAQ
Come avere un'indirizzo email anti-spam?
Partiremo da un dato di fatto inconfutabile: avere un
indirizzo e-mail pubblico, esposto su un sito, equivale
a consegnare agli spammer le chiavi di casa. Non c'è
scampo.
A quel punto, non si può che ricorrere ad un software
anti-spam o a filtri da configurare sul programma di
gestione della posta, essendo comunque consapevoli dei
limiti attuali di queste tecnologie, del rischio che
mail legittime finiscano tra quelle da cestinare e delle
contromisure sempre più insidiose adottate dagli spammer.
Perdonateci la banalità, ma mai come in questo caso
è più efficace prevenire che (tentare di) curare.
E per prevenire è utile ricordare come gli infestatori
della nostra privacy ottengono gli indirizzi da bersagliare.
Potrei fare a meno di rendere linkabile l'indirizzo.
Invece che così: utente@dominio.com utente@dominio.com
potrei fare così: utente@dominio.com o addirittura così:
utente[at]NOSPAMdominio.com
Oppure potete usare i javascript con soluzioni sicuramente
più ottimali e possibilità di criptaggio. Leggete l'articolo
compelto in pro.html.it (di Cesare Lamanna, articolo
integrale in pro.html.it )
Lo spamming con l'email è
reato?
Inviare e-mail pubblicitarie senza il
consenso del destinatario è vietato dalla legge. Se
questa attività, specie se sistematica, è effettuata
a fini di profitto si viola anche una norma penale e
il fatto può essere denunciato all’autorità giudiziaria.
Sono previste varie sanzioni e, nei casi più gravi,
la reclusione. La normativa sulla privacy non permette
di utilizzare indirizzi di posta elettronica per inviare
messaggi indesiderati a scopo promozionale o pubblicitario
anche quando si omette di indicare in modo chiaro il
mittente del messaggio e l’indirizzo fisico presso il
quale i destinatari possono rivolgersi per chiedere
che i propri dati personali non vengano più usati.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha posto
in chiara evidenza i profili penali tornando ad occuparsi
con un provvedimento generale del fenomeno dello spamming,
cioè dell’invio massiccio ed indiscriminato di messaggi
pubblicitari non richiesti, che interessa singoli utenti
Internet e piccole e medie imprese costrette a sopportare
vari costi. Oltre a rappresentare una fastidiosa intrusione,
lo spamming comporta infatti ingenti spese, in termini
di tempo, di costi di utilizzazione della linea telefonica,
di misure organizzative e tecnologiche per contrastare
virus, tentate truffe, messaggi e immagini inadatti
a minori, riversando sugli utenti i costi di una pubblicità
a volte aggressiva e insistente.
Dopo una serie di interventi mirati che hanno portato
a sospendere l’attività illecita di alcune aziende e
persone fisiche e a denunciarne talune all’autorità
giudiziaria, e di linee comuni concordate su scala europea,
il Garante ha adottato un nuovo provvedimento per precisare
vari aspetti legati all’invio in Internet di e-mail
promozionali o pubblicitarie, anche alla luce del recepimento
della recente direttiva europea avvenuto con il Codice
in materia di protezione dei dati personali da poco
pubblicato decreto legislativo n. 196/2003, in www.garanteprivacy.it).
Chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni
commerciali e promozionali senza mettere in atto comportamenti
illeciti deve tenere presente che:
è necessario il consenso informato del destinatario.
Gli indirizzi e-mail recano dati personali e il fatto
che essi possano essere reperiti facilmente su Internet
non implica il diritto di utilizzarli liberamente per
qualsiasi scopo, come per l’invio di messaggi pubblicitari:
in particolare, i dati di chi partecipa a newsgroup,
forum, chat, di chi è inserito in una lista anagrafica
di abbonati ad un Internet provider o ad una newsletter,
o i dati pubblicati su siti web di soggetti privati
o di pubblici per fini istituzionali. Gli indirizzi
e-mail, insomma, non sono “pubblici” nel senso corrente
del termine; il consenso è necessario anche quando gli
indirizzi e-mail sono formati ed utilizzati automaticamente
mediante un software, senza verificare se essi siano
effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche
quando non sono registrati dopo l’invio dei messaggi;
il consenso del destinatario deve essere chiesto prima
dell’invio e solo dopo averlo informato chiaramente
sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno
usati: vale dunque la regole dell’opt-in, cioè del accettazione
preventiva di chi riceve le e-mail, non del rifiuto
a posteriori (opt-out); non è ammesso l’invio anonimo
di messaggi pubblicitari, cioè senza l’indicazione della
fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere.
E’ comunque opportuno indicare nell’oggetto del messaggio
la sua tipologia pubblicitaria o commerciale; chi detiene
i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità
di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa
sulla privacy (revoca del consenso, richiesta di conoscere
la fonte dei dati, cancellazione dei dati dall’archivio
etc.); chi acquista banche dati con indirizzi di posta
elettronica è tenuto ad accertare che ciascuno degli
interessati presenti nella banca dati abbia effettivamente
prestato il proprio consenso all’invio di materiale
pubblicitario; la formazione di appositi elenchi di
chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o di chi è
contrario (le cosiddette “black list”) non deve comportare
oneri per gli interessati.
L’autorità ha disposto per un’ampia serie di destinatari
un ulteriore divieto dell’attività, già illecita in
base alla legge, indicando alcune modalità per tutelare
i diritti degli interessati anche di fronte all’autorità
giudiziaria penale o in caso di e-mail provenienti dall’estero.
Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge vanno
dalla “multa”, in particolare per omessa informativa
all’utente (fino a 90mila euro); alla sanzione penale
qualora l’uso illecito dei dati sia stato effettuato
al fine di trarne per sé o per altri un profitto o per
arrecare ad altri un danno (reclusione da 6 mesi a 3
anni). E’ prevista anche la sanzione accessoria della
pubblicazione della pronuncia penale di condanna o dell’ordinanza
amministrativa di ingiunzione. Ulteriori conseguenze
possono riguardare l’eventuale risarcimento del danno
e le spese in controversia giudiziaria o amministrativa.
©
2000-2006 Marco Massara - Rho
|